Attualità

Nuovo decreto, dal 6 agosto green pass obbligatorio per ristoranti al chiuso ed eventi

La Redazione
Green pass europeo
Dal 6 agosto sarà indispensabile per gran parte delle attività sociali. Il Green pass si ottiene con la prima dose di vaccino, con tampone rapido fatto nelle 48 ore precedenti
scrivi un commento 42

Il nuovo decreto legge Covid è stato discusso e approvato in Consiglio dei ministri. Sono stati sciolti gli ultimi nodi sull'estensione del green pass e la revisione dei parametri con cui vengono assegnati i colori che identificano le fasce di rischio. Il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro Speranza hanno illustrato le misure in una conferenza stampa.

nn

Green pass obbligatorio, dal 6 agosto, per entrare nei ristoranti al chiuso e consumare al tavolo anche nei bar. Certificazione verde anche per palestre e teatri, cinema e manifestazioni sportive e culturali, per prendere parte ai concorsi. È la novità che arriva per fronteggiare la variante Delta e provare a frenare la risalita dei contagi, con un nuovo decreto legge Covid.

nn

Green pass. Nel dettaglio, sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di certificazioni verdi Covid-19 (green pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2; effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

nn

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo: servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.

nn

Inoltre, al fine di contribuire al contenimento dei costi dei testi antigenici rapidi "il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure contro il Covid-19 definisce d’intesa con il ministro della Salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto"

nn

Zone e colori. L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto i due parametri principali saranno: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19; il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

nn

Zona bianca:

nn

    n

  • L'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
  • n

  • L'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:n
      n

    • Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 %;
    • n

    • Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10%.
    • n

    n

  • n

nn

Zona gialla:

nn

    n

  • L’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
  • n

  • Se l’incidenza è superiore a 150 casi e si verifica una delle due seguenti condizioni:n
      n

    • Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 non deve superare il 30 %;
    • n

    • Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20%.
    • n

    n

  • n

nn

Zona arancione:

nn

    n

  • Le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitantin
      n

    • Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 non deve superare il 30 %;
    • n

    • Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20%.
    • n

    n

  • n

nn

Zona rossa:

nn

    n

  • le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitantin
      n

    • Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40%;
    • n

    • Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30%.
    • n

    n

  • n

nn

Lo stato di emergenza per il Covid, in vigore dal 31 gennaio 2020 e in scadenza il 31 luglio, è prorogato fino al 31 dicembre 2021.

n

venerdì 23 Luglio 2021

(modifica il 27 Giugno 2022, 13:35)

Argomenti

Notifiche
Notifica di
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti