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Imu e Tasi 2017: chi deve pagarla e quali sono i termini

La Redazione
Immobilrete.
Siamo ad Aprile e si avvicina la prima scadenza del pagamento di IMU e TASI.
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Iniziamona dargli una definizione e capirenle differenze. L’impostanmunicipale unica (IMU) o imposta municipale propria è un’imposta delnsistema tributario italiano. Si applica sulla componente immobiliarendel patrimonio e accorpa l’imposta sul reddito delle persone fisichen(IRPEF), le relative addizionali dovute in relazione ai redditinfondiari su beni non locati, l’imposta comunale sugli immobili (ICI).nn

nIlnTributo per i Servizi Indivisibili (detto anche anche TASI) è unntributo del sistema tributario italiano, riguardani servizi comunali indivisibili, cioè quelli rivolti omogeneamente antutta la collettività che ne beneficia indistintamente, connimpossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singoloncittadino e il beneficio che lo stesso ne trae. In particolare il suongettito va a finanziare i costi della manutenzione del verde pubblicone delle strade comunali, l’arredo urbano, l’illuminazione pubblica enl’attività svolta dalla polizia locale. n

nL’appuntamentonper il pagamento delle tasse IMU e TASI si rinnova di anno in annoncon scadenza il 16 Giugno ed il 16 Dicembre di ogni anno. n

nImun2017 normativa

nPernquanto riguarda l’Imposta sui servizi municipali, l’Imu, vienenconfermata l’esenzione per la prima casa, a meno che si tratti dinabitazioni di lusso e quindi rientranti nelle categorie catastali A/1n(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzindi eminenti pregi artistici o storici). In questo caso si applicanun’aliquota dello 0,4%.

nPernquanto riguarda le aliquota restano confermate quelle previste per iln2016, fermo restando la possibilità dei sindaci di ridurre lenpercentuali, ma non di aumentarle.

nImun2017, esenzioni

nLanlegge prevede specifici casi in cui l’immobile è equiparato adnabitazione principale e pertanto esente dal pagamento. L’Imu non sinpaga nei casi di

  • nn unitàn immobiliari adibite ad abitazione principale di soci assegnatarin appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise
  • nn glin alloggi classificati come sociali ai sensi del decreto del 22 aprilen del 2008 del Ministero delle Infrastrutture
  • nn len unità immobiliari di proprietà del personale di servizion permanente delle Forze Armate o della Polizia, dei Vigili del Fuocon e del personale della carriera prefettizia non concesso inn locazione.
  • nn lan casa assegnata al coniuge in caso di separazione
  • nn lan casa appartenente a cittadini residenti all’estero, se si èn pensionati nel Pase dove si risiede, se si è iscritti all’AIRE en l’immobile non risulta né locato né utilizzato per un comodaton d’uso.
  • nn unitàn immobilire, non locata, posseduta per proprietà od usufrutto dan anziani o disabili ricoverati in istituto, qualora lo stabiliscan l’opportuna delibera comunale.

ntasin2017 seconda casa

nComengià previsto per il 2016, anche quest’anno non pagheranno la tasi inprorietari di prima casa (sempre e quando non si tratta di unnimmobile di lusso). Se i componenti del nucleo familiare vivono innimmobili differenti, solo uno avrà pero’ diritto all’esenzione.

nEsentindal pagamento anche le pertinenze dell’abitazione principale. Pernquanto riguarda le aliquote, invece, i Comuni possono mantenere lenaliquote maggiorate dello scorso anno (+0,8%), ma non possononaumentarle.

giovedì 13 Aprile 2017

(modifica il 27 Giugno 2022, 18:25)

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