Cronaca

Emergenza Coronavirus: Chiusi locali e negozi. Il testo del nuovo Dpcm

La Redazione
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Dichiarazione del Presidente Conte
Nuove misure contenitive del virus nel nuovo decreto del governo sul Coronavirus. Aperti alimentari e attivi i trasporti pubblici
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Nuove misure fino al 25 marzo, in tutta Italia, nella lotta al coronavirus. L’annuncio è del premier Giuseppe Conte.n

Garantiti i servizi essenziali (banche e poste) e trasporti; fabbriche aperte ma con misure di sicurezza. “Tra due settimane vedremo i primi effetti”, spiega Conte. Borrelli: 10.590 contagiati, 1.045 guariti e 827 decessi. Per l’Oms ora “è pandemia”n

Ma vediamo, nel dettaglio quelle che sono le disposizioni del nuovo DPCM emanato ieri 11 marzo.n

ATTIVITA’ AL DETTAGLIO

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (vedi in fondo all’articolo=, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.n

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. n

Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.n

ALTRE ATTIVITA’

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.n

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.n

Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.n

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).Vedi infondo all’articolo quelle invece consentite.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro­alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.n

TRASPORTI

Il Presidente della Regione con propria ordinanza potrà disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

LAVORO

Fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:n

    n

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • n

  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • n

  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione</strong>;
  • n

  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • n

  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • n

Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni</strong>;n

In relazione a quanto disposto si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.n


Le attività consentite

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
nSupermercati
nDiscount di alimentari
nMinimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
nCommercio al dettaglio di prodotti surgelati
nCommercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, nperiferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di nconsumo audio e video, elettrodomestici
nCommercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
nCommercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
nCommercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le ntelecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
nCommercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
nCommercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
nCommercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
nCommercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
nFarmacie
nCommercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
nCommercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
nCommercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
nCommercio al dettaglio di piccoli animali domestici
nCommercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
nCommercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
nCommercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
nCommercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
nCommercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
nCommercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
nCommercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
nAttività delle lavanderie industriali
nAltre lavanderie, tintorie
nServizi di pompe funebri e attività connesse

giovedì 12 Marzo 2020

(modifica il 27 Giugno 2022, 16:05)

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